Novità legislative

Novità per la cartellonistica della carne bovina posta in vendita nelle macellerie: dal 14 Ottobre 2008 è in vigore l’obbligo di etichettatura supplementare per le carni bovine ottenute da animali di età inferiore ai 12 mesi

Sulla G.U. n. 240 del 13 Ottobre 2008, è stato pubblicato il Decreto 8 Agosto 2008 avente come oggetto: “Modalita’ applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di eta’ non superiore a dodici mesi”.
Il provvedimento, emanato  dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha lo scopo di disciplinare la commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini di età inferiore a dodici mesi, relativamente alla denominazione di vendita da utilizzare.
L’obbligo sussiste per le carni fresche, per quelle congelate e surgelate, oltre che per quelle  commercializzate sfuse, preconfezionate e/o imballate.
In pratica, fatti salvi gli obblighi attualmenete in vigore (etichetta con codice di rintracciabilità, Paese di nascita, Paese di ingrasso, ecc.) e le indicazioni facoltative già previste, le carni ottenute da bovini di età inferiore a 12 mesi dovranno essere classificate, al momento della macellazione, come:
 – Categoria V, identificata con la lettera “V”, se le carni provengo da bovini di età non superiore a 8 mesi, e commercializzate con la denominazione di “VITELLO” o “CARNE DI VITELLO”;– Categoria Z, identificata con la lettera “Z”, se le carni provengono da bovini di età superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi, e commercializzate con la denominazione di “VITELLONE” o “CARNE DI VITELLONE”.

Nota
E’ da precisare che questi termini, compreso anche “VITELLA” non potranno essere utilizzati per designare carni ottenute da animali di età superiore a 12 mesi.
 


Obblighi per la vendita al dettaglio

Durante la vendita al dettaglio, questo genere di carni dovrà essere quindi accompagnato dalle seguenti indicazioni supplementari:
• denominazione di vendita, a seconda dei casi: “VITELLO” o “CARNE DI VITELLO”, oppure “VITELLONE” o “CARNE DI VITELLONE”,
• età dell’animale da cui le carni derivano al momento della loro macellazione, indicata, a seconda dei casi, come: “ETA’ ALLA MACELLAZIONE: SINO A 8 MESI” oppure “ETA’ ALLA MACELLAZIONE: DA 8 A 12 MESI
E’ da evidenziare che per non complicare eccessivamente le procedure burocratiche a carico degli esercizi di vendita al dettaglio, il Ministero ha previsto, all’art. 5 del decreto, la possibilità che le suddette informazioni integrative vengano fornite in maniera chiara ed esplicita per il consumatore, anche mediante un cartello posto accanto o in prossimità della merce esposta, in modo che tale informazione si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne a cui l’indicazione si riferisce.
                                                                                                          
                                                                                                              Piero Nuciari

Il testo del decreto

DECRETO 8 agosto 2008
Modalita’ applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, in materia di commercializzazione delle carni di bovini di eta’ non superiore a dodici mesi.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in
particolare l’art. 121, lettera a), cosi’ come modificato dal
regolamento (CE) n. 361 del Consiglio del 14 aprile 2008, art. 1,
punto 25), lettera b), relativo alla commercializzazione della carne
ottenuta da bovini di eta’ non superiore a dodici mesi;
Visto il regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione del
18 giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento
(CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni
dei bovini di eta’ non superiore a dodici mesi;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio del 24 luglio
2006 concernente la tabella comunitaria di classificazione delle
carcasse di bovini adulti, le cui disposizioni sono state comprese
nel regolamento (CE) n. 1234/2007;
Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, in particolare l’art. 5, paragrafo 1,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche’ la relativa pubblicita’;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, di attuazione
della predetta direttiva 2000/13/CE;
Considerato che, come disposto dal decreto ministeriale 4 maggio
1998, n. 298, i controlli per l’accertamento dell’effettuazione delle
operazioni di classificazione delle carcasse bovine e sull’operato
dei classificatori presso le strutture di macellazione sono svolte
dalle Regioni, secondo le modalita’ di cui al regolamento (CEE) n.
344/91;
Considerato che l’Ispettorato centrale per il controllo della
qualita’ dei prodotti agroalimentari svolge i controlli in materia di
prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari;
Ritenuta la necessita’ di fornire alcune indicazioni agli operatori
ed alle organizzazioni sulla commercializzazione delle carni di
bovini di eta’ inferiore a 12 mesi;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le regioni e le province autonome nell’adunanza del
31 luglio 2008, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 428;
Decreta:Art. 1.
Ambito di applicazione e definizione1. In attuazione dei regolamenti
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 121,
lettera a), e n. 566/2008 della
Commissione del 18 giugno 2008, il presente decreto attua le
condizioni di commercializzazione sul territorio italiano delle carni
di bovini di eta’ inferiori a dodici mesi, comprese quelle destinate
agli scambi e all’importazione, relativamente alla denominazione di
vendita da utilizzare.
2. Ai fini del presente decreto s’intende per «carni» quanto
definito dall’allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007,
ovvero, «l’insieme delle carcasse, carni con o senza osso e
frattaglie tagliate o no, destinate all’alimentazione umana, ottenute
da bovini di eta’ non superiore a dodici mesi, presentate fresche,
congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».Art. 2.
Classificazione dei bovini alla macellazione1. Fatto salvo il
regolamento (CE) n. 1183/2006 del 24 luglio 2006,
i responsabili delle strutture di macellazione provvedono alla
classificazione di tutti i bovini di eta’ non superiore ai dodici
mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti
categorie:
Categoria V: bovini di eta’ dal giorno della nascita sino al
giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione «
V»;
Categoria Z: bovini di eta’ dal giorno successivo a quello in cui
hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi,
con lettera di identificazione « Z».
2. La classificazione di cui al comma precedente deve essere
effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle
informazioni contenute nel passaporto di cui all’art. 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all’apposizione delle
lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa,
mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e
atossico.
3. Le etichette, di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con
lettere non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:
sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all’altezza
della quarta vertebra lombare;
sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm
di distanza dallo sterno.Art. 3.
Informazioni obbligatorie sull’etichetta1. In attuazione dell’allegato
XI bis del regolamento (CE) n.1234/2007, ad ogni fase della
produzione e della commercializzazione,
gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un’etichetta recante
le seguenti informazioni obbligatorie:
a) l’eta’ degli animali al momento della macellazione, con la
formulazione «eta’ alla macellazione sino a otto mesi» per le carni
ottenute da animali della categoria «V», o «eta’ alla macellazione da
otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria
«Z»;
b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell’allegato
XI bis del regolamento (CE) n. 1234/07.
2. Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell’allegato XI
bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere integrate da un
indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o
frattaglie interessati.
3. In deroga al precedente comma 1, gli operatori possono, in ogni
fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la
distribuzione al consumatore finale, sostituire l’indicazione
dell’eta’ alla macellazione con la lettera d’identificazione della
categoria definita al punto II dell’allegato XI-bis del regolamento
(CE) n. 1234/07.
4. Qualora gli operatori volessero integrare le informazioni
obbligatorie di cui al precedente primo comma, da riportare in
etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi alle
disposizioni previste dal decreto 30 agosto 2000 che detta le
modalita’ applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo
all’etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine.Art. 4.
Denominazioni di vendita1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5,
paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, le carni ottenute da bovini
di eta’ non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le
seguenti «denominazioni di vendita»:
«vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della
categoria «V»;
«vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da bovini
della categoria «Z» .
2. Le denominazioni di cui al precedente comma devono essere
utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti
da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le
denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri
paesi dell’Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di
cui all’art. 2, sono riportate nell’allegato XI bis, punto III, parte
A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
modifica con proprio provvedimento il presente decreto qualora
dovessero essere apportate integrazioni o variazioni al regolamento
(CE) n. 1234/2007, limitatamente all’allegato XI-bis, punto III,
parte B.Art. 5.
Vendite di carne presso esercizi al dettaglio1. Per le carni non
preimballate, poste in vendita al consumatore
finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni
di cui al precedente art. 3 possono essere sostituite con una
informazione fornita per iscritto in forma chiara, esplicita e
leggibile per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla merce
o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne
a cui l’indicazione si riferisce, purche’ riconducibile comunque ad
ogni categoria di animale di eta’ inferiore a dodici mesi.Art. 6.
Registrazione1. Durante ogni fase della produzione e della
commercializzazione delle carni di cui al presente decreto,
gli operatori, al fine di garantire la veridicita’ delle informazioni
riportate in etichetta,
devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:
a) l’indicazione del nome e dell’indirizzo degli operatori che
hanno fornito la carne fino al consumatore finale;
b) l’indicazione del numero di identificazione e della data di
nascita degli animali, solo a livello di macello;
c) l’indicazione di un numero di riferimento che consenta di
stabilire il collegamento fra l’identificazione degli animali dai
quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la
denominazione di vendita, l’eta’ alla macellazione e la lettera di
identificazione della categoria di tali animali che figurano
sull’etichetta;
d) l’indicazione della data di entrata e di uscita degli animali
e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una
correlazione fra le entrate e le uscite.Art. 7.
Controlli ufficiali1. L’Autorita’ competente per l’organizzazione dei controlli
ufficiali di cui al punto VII dell’allegato XI-bis del regolamento
1234/2007 e all’art. 2 del regolamento 566/2008 e’ il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
2. L’attivita’ di controllo e’ svolta, nell’ambito delle rispettive
competenze, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
Bolzano e dall’Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti
agroalimentari.
3. Gli organi di controllo di cui al precedente comma effettuano le
ispezioni presso i diversi soggetti interessati sulla base dei
principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ed in
attuazione a quanto specificato dall’art. 6 (2) del regolamento (CE)
n. 566/2008 della Commissione.
4. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno,
una relazione sull’attivita’ di controllo svolta, contenente almeno
l’elenco dei soggetti controllati e le irregolarita’ riscontrate con
i relativi provvedimenti adottati.Art. 8.
Misure transitorie1. Le carni degli animali di eta’ non superiore a dodici mesi,
macellate anteriormente al 1° luglio 2008, possono essere
commercializzate senza soddisfare i requisiti del presente decreto.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1183/2006, in vigore fino
al 31 dicembre 2008, si intendono fatti al regolamento (CE) n.
1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dal
1° gennaio 2009.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

Roma, 8 agosto 2008
Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 4, foglio n. 32 

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